martedì 1 ottobre 2013

Iva al 22%? Sullo scontrino (ancora) non si vede, ma si sentirà.....


Dunque oggi l'Iva ordinaria è salita al 22%. Nessuno si aspettava che le cose precipitassero così, che il mite premier Letta puntasse i piedi e imponesse le sue regole. Ma è la politica, bellezza! Nelle nostre tasche, ancora meno soldi, la propensione al consumo diminuirà, quindi la crescita rallenterà, mentre salirà l'inflazione, perchè l'italiano medio (direi di più: praticamente tutti) scaricherà a valle l'aumento e anzi ci lucrerà: invece di aumentare il bene dell'1%, ci saranno ritocchi del 5-10%. Ma queste sono cose dette e stra-dette, trite e ri-trite. La cosa divertente (?) è che - non aspettandosi questo aumento - i commercianti (e i loro sistemi fiscali, compresi i registratori di cassa) sono impreparati, e quindi, fuorilegge. 

Andando a prendermi un caffè, questa mattina, ho dato uno sguardo allo scontrino: "IVA al 21%" c'era scritto. Chiedo al barista: "?" e lui: "il responsabile che mi deve aggiornare il software non è ancora potuto venire... anzi a me lui fa fare la procedura per telefono (NB: non si potrebbe, e rimane responsabile delle operazioni il delegato del ministero), e non ha avuto tempo per dirmela..:" Moltiplichiamo per ... quanti milioni di esercenti? Bel pastrocchio fiscale! Ci viene in soccorso la CGIA di Mestre: "In seguito dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% (art. 40, co. 1-ter DL 98/2011), l’Agenzia delle Entrate (al pari di quanto accaduto in occasione del precedente aumento dell’aliquota ordinaria dal 20% al 21%), riconoscendo che “ragioni di ordine tecnico” possono avere impedito “di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali”, emettendo così un documento fiscale errato (fatture o scontrini/ricevute fiscali), ha chiarito che tutti i soggetti passivi (imprenditori e/o professionisti) potranno regolarizzare senza sanzioni eventuali fatture/corrispettivi emessi con la “vecchia” aliquota del 21% purché sia successivamente emessa nota di variazione in aumento.

Sarà possibile effettuare il versamento della maggiore Iva a debito incrementata degli interessi legali eventualmente dovuti (se la nota di variazione non viene annotata nel medesimo periodo di liquidazione con l’operazione principale si riferisce) ma senza applicazione di sanzioni entro il  27/12/2013 (termine dell’acconto Iva) per le operazioni afferenti i mesi di ottobre e novembre; entro il 16/03/2014 per le operazioni relative: al mese di dicembre (in caso di contribuenti con liquidazione Iva mensile) al quarto trimestre 2013 (in caso di contribuenti con liquidazione Iva trimestrale).

Quindi, per esercenti e professionisti: doppio lavoro: note di variazioni, scritture contabili tempestive.... poi pagamento degli interessi legali (lo "zero virgola", ma moltiplicato per milioni di persone....) e rischio di errori. 

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